IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto  legislativo 7 dicembre 1993, n.  517, articolo 9,
comma  8,  modificativo  e  integrativo del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502;
  Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere dell'adunanza  generale  del  Consiglio di  Stato
emesso in data 25 luglio 1996;
  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta
del 19 dicembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della sanita'  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e della funzione pubblica;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro
sessanta giorni dalla pubblicazione  dei provvedimenti regionali che,
ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517,  modificativo e integrativo del  decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502,  individuano   le  aree  di  attivita'  che
richiedono  l'instaurarsi   di  un   rapporto  d'impiego,   i  medici
interessati, in possesso  dei requisiti di cui al  citato articolo 9,
comma 8, ciascuno per l'area nell'ambito della quale sono titolari di
rapporto  convenzionale ai  sensi  del decreto  del Presidente  della
Repubblica 28 settembre 1990, n.  316, presentano apposita domanda di
inquadramento  in soprannumero  nel  primo  livello dirigenziale  del
ruolo medico del Servizio sanitario nazionale.
  2.  I  medici  interessati   devono  essere  titolari  di  rapporto
convenzionale con unita' sanitarie  locali della regione che pubblica
i provvedimenti di cui al comma 1.
  3. La domanda, completa della documentazione attestante il possesso
dei  requisiti  e dei  titoli  da  valere  ai  fini del  giudizio  di
idoneita'  di  cui  all'articolo  4, e'  presentata  alla  competente
autorita' regionale.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Il  testo  dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 7 dicembre
          1993, n. 517 (Modificazioni  al   decreto legislativo    30
          dicembre    1992,  n.    502,  recante    riordino    della
          disciplina  in  materia  sanitaria, a   norma dell'art.  1,
          della  legge  23  ottobre   1992, n. 421), e'  il seguente:
          "8.    Le unita'   sanitarie locali,   in  deroga a  quanto
          previsto   dai  precedenti  commi  5  e  7,  utilizzano  il
          personale  sanitario  in servizio alla data  di entrata  in
          vigore del  decreto legislativo  7 dicembre 1993,  n.  517,
          ai  sensi  dei  decreti  del Presidente della Repubblica 28
          settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992,  n.  261,  13  marzo
          1992,  n.  262, e 18   giugno 1988, n.  255. Esclusivamente
          per il  suddetto personale valgono le convenzioni stipulate
          ai sensi dell'art. 48 della legge 23  dicembre    1978,  n.
          833,   e  dell'art. 4,  comma  9,  della legge  30 dicembre
          1991, n.  412. Entro  il triennio  indicato al  comma 7  le
          regioni possono   inoltre individuare aree  di    attivita'
          specialistica  che, ai fini del  miglioramento del servizio
          richiedano l'instaurarsi di   un   rapporto d'impiego.    A
          questi  fini i  medici  specialistici ambulatoriali di  cui
          al  decreto   del Presidente della  Repubblica 28 settembre
          1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano
          esclusivamente  attivita' ambulatoriale  da  almeno  cinque
          anni  con incarico orario non inferiore a    ventinove  ore
          settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo
          di  rapporto  convenzionale  con  il  Servizio    sanitario
          nazionale  o  con altre  istituzioni pubbliche  o  private,
          sono     inquadrati,  a    domanda,  previo  giudizio    di
          idoneita', nel primo livello dirigenziale del  ruolo medico
          in  soprannumero.  Con  regolamento  da  adottarsi    entro
          novanta  giorni  dalla    data  di  entrata  in  vigore del
          decreto legislativo 7 dicembre 1993,  n.    517,  ai  sensi
          dell'art.  17  della    legge  23 agosto 1988, n. 400,  dal
          Presidente del Consiglio dei   Ministri, su   proposta  del
          Ministro  della    sanita' di concerto con  i Ministri  del
          tesoro e   della funzione    pubblica  sono  determinati  i
          tempi,  le procedure e le modalita'  per lo svolgimento dei
          giudizi di idoneita'".
           Note alle premesse:
            -  Per il   testo del comma 8  dell'art. 9 del D.Lgs.  n.
          517/1993 si veda in nota al titolo.
            - Il testo   dell'art.  4,  comma  4,  della  legge    23
          dicembre  1994,  n.    724   (Misure   di razionalizzazione
          della  finanza  pubblica), e'  il seguente: "4.  I  giudizi
          di  idoneita'  di  cui agli articoli 8, commi 1- bis e 8, e
          18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
          n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          quelli  di  cui   all'art. 26,   comma 2-ter,   del decreto
          legislativo  3    febbraio  1993,  n.  29,   e   successive
          modificazioni  ed integrazioni, si svolgono a partire dal 1
          settembre 1995".
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e  ordinamento   della Presidenza   del  Consiglio
          dei    Ministri),  e'    il    seguente:  "3.   Con decreto
          ministeriale   possono     essere   adottati    regolamenti
          nelle  materie di  competenza del  Ministro o  di autorita'
          sottordinate al Ministro, quando la  legge    espressamente
          conferisca  tale potere. Tali regolamenti,  per materie  di
          competenza di  piu' Ministri,  possono essere  adottati con
          decreti   interministeriali,  ferma restando  la necessita'
          di  apposita  autorizzazione  da  parte  della   legge.   I
          regolamenti    ministeriali  ed    interministeriali    non
          possono  dettare norme contrarie  a quelle dei  regolamenti
          emanati dal  Governo. Essi debbono essere    comunicati  al
          Presidente  del  Consiglio    dei Ministri prima della loro
          emanazione".
           Note all'art. 1:
            - Per il  testo dell'art. 9, comma 8, del  citato  D.Lgs.
          7 dicembre 1993, n. 517, si veda in nota al titolo.
            -  Il  D.P.R. 28 settembre  1990, n. 316, reca:  "Accordo
          collettivo nazionale   per     la   regolamentazione    dei
          rapporti     con  i  medici specialisti  ambulatoriali,  ai
          sensi  dell'art.  48   della legge   23 dicembre  1978,  n.
          833".